…Se Eva si era lasciata tentare da una mela…nelle vita di tutti i giorni il frutto proibito è sul pc o sul cellulare e ha il logo di un social o di un’app per scambiare messaggi…
Ma perché per tanti è così irresistibile tradire … on line?????
In molti casi si comincia per noia, o curiosità, o per provare un piccolo brivido nel trasgredire le regole.
I problemi nella coppia legati al ménage familiare di tutti i giorni tendono ad allontanare, si perde la voglia di fare un complimento o di dedicare attenzioni all’altro….
Ci sono periodi in cui la coppia passa decisamente in secondo piano…ed ecco che lo sconosciuto che rivolge una frase gentile o un complimento, o che fa ridere desta attenzione, l’attenzione poi diventa interesse e in poco tempo si finisce per non poterne fare a meno.
Si aspetta quel messaggio, da’ conforto, porta in una bolla spazio temporale che allontana dalla quotidianità.
Ve lo ricordate il film “C’è posta per te”?
Il primo film che ha rappresentato esattamente il tradimento virtuale….
Il problema è che non pensiamo alle conseguenze che possono derivare da quella che almeno inizialmente è una leggerezza.
Gli uomini sono portati spesso a pensare di non fare nulla di male e lo vivono per lo più come un passatempo, le donne invece tendono a farsi coinvolgere e tendenzialmente credono che dopo ci sarà un seguito.
Ma per la coppia è pericoloso?
Dipende da quanto dura e dall’importanza che si da a quello scambio di messaggi quotidiano.
È chiaro che la domanda che ci si dovrebbe porre è “come mai ne ho bisogno e perché dedico tempo ed attenzioni ad un estraneo?“
Quando accade….evidentemente vuol dire che c’è qualcosa che non va nel rapporto di coppia e sarebbe opportuno rivolgersi ad un terapeuta per comprenderne le ragioni.
E il nostro Ordinamento cosa dice? Se sono sposato e intrattengo una relazione on line cosa rischio?
Ma poi si può parlare di tradimento?
Molti pensano che se il rapporto sessuale non viene consumato non si possa parlare di tradimento, ma di un peccato veniale. In realtà non è così.
Il tradimento virtuale infatti è equiparato a quello reale ai fini dell’addebito in sede di separazione, in quanto viene considerato un comportamento offensivo e lesivo della dignità del coniuge.
Si tratta comunque di una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.
Per tale motivo non costituisce violazione dell’obbligo di coabitazione la condotta della donna che si è allontanata da casa dopo aver scoperto che il marito cercava compagnie femminili sul web.(Cass. Civ. 16 aprile 2018 n. 9384).
Il caso ruota intorno alla violazione dei doveri coniugali che quando sono la causa del fallimento del matrimonio possono portare a una pronuncia di addebito.
Si parla dunque di fedeltà e su come questo dovere coniugale viene interpretato dalla giurisprudenza, svincolato da aspetti prettamente fisici e sessuali e più vicino a concetti di lealtà, fiducia e rispetto.
Già in passato la giurisprudenza si era espressa in questi termini, affermando che i tradimenti platonici o virtuali rendono addebitabile la separazione, non solo quando poi si concretizzano in tradimenti, ma anche quando, considerando gli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge (Cass n. 8929/2013 Cass 21657/2017).
“La fedeltà oggi viene intesa come un reciproco atteggiamento finalizzato alla realizzazione e al rafforzamento costante della comunione, materiale e spirituale tra marito e moglie che impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune” (Cass n. 15557/2008).
La Cassazione conclude sostenendo che l’adulterio rileva ai fini dell’addebito se si dimostra che vi è stato e che ha causato offesa al decoro e alla dignità dell’altro coniuge.
Per tale ragione è stato riconosciuto l’addebito anche in caso di tradimento apparente, che si ha quando l’adulterio viene ostentato anche se non compiuto, o quando si tengono comportamenti che danno luogo a credere che ci sia stata infedeltà con offesa dell’onore e del decoro del coniuge. (Cass 9287/1997).
Concludendo: la violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi disciplinato dall’art 143 cc ora non corrisponde più al mero obbligo di astenersi da rapporti di natura sessuale con partners diversi, ma viene identificato con i più ampi concetti di lealtà e fiducia, nello spirito di reciproca solidarietà e assistenza morale e materiale che caratterizza l’attuale concezione di famiglia sempre più fondata sull’accordo tra i coniugi.