I passi da fare
Gli aspetti rilevanti della separazione e del divorzio
Separazione legale ed emozionale
La separazione prima di essere affrontata su un piano legale, deve avvenire su un piano emozionale.
Spesso si verificano situazioni in cui il divorzio è consensuale, ma non ad un livello intimo.
Si crea così una situazione ambigua che coinvolge non soltanto gli ex coniugi, ma anche i figli, i nuovi partner, i parenti e gli amici.
Tutti ricevono messaggi ambivalenti: il rapporto è finito ufficialmente, ma continua.
La separazione legale deve avvenire dopo che è stata elaborata la separazione emozionale, in modo da evitare che il tribunale venga utilizzato per vendicarsi dell’altro o punirlo, usando ad esempio l’affidamento dei figli o l’assegno di mantenimento.
La separazione dovrebbe porre fine solo al rapporto di coppia, ma spesso molti genitori finiscono per non riuscire a gestire i figli a causa di una elevata conflittualità.
Ed è sempre l’elevata conflittualità la principale causa della c.d. alienazione genitoriale, che affligge tanti padri e madri letteralmente divisi dai propri figli.
Separazione / divorzio
giudiziale o consensuale
I motivi che portano alla crisi della coppia possono riguardare una “semplice” incompatibilità di carattere o la violazione dei doveri coniugali (fedeltà, assistenza morale, materiale ecc).
In entrambi i casi si può optare per definire concordemente le condizioni della separazione (soluzione auspicabile soprattutto in presenza di figli) oppure, nella prima ipotesi, si può scegliere di far accertare le violazioni del partner, chiedendo che la separazione gli venga addebitata (ovvero venga stabilito che il matrimonio è finito per la condotta tenuta dal partner).
Questo comporta la perdita del diritto al mantenimento e ai diritti successori per colui al quale viene addebita la separazione.
I casi di addebito riguardano: la violazione dei doveri coniugali e tra la casistica vi rientrano i “tradimenti” (anche quelli finanziari, ovvero l’aver omesso di avere una fonte di redditi o di essere indebitato, i comportamenti ingiuriosi o violenti, ma anche la mancanza totale di affetto, l’abbandono del posto di lavoro, senza avere altre prospettive professionali, l’essere dedito al vizio del gioco o allo shopping compulsivo ecc).
Condizioni della separazione
Separarsi comporta decidere chi continuerà a vivere nella casa coniugale insieme ai figli (anche se nella maggior parte dei casi vi rimane la madre), definire la modalità di affidamento dei figli (ormai è quello condiviso – spesso paritario), stabilire il calendario visite del genitore non collocatario (di solito il padre) e infine quantificare un assegno per i figli ed eventualmente per la moglie.
Nella realtà la gestione della parte economica è quella più complessa, soprattutto quando la casa coniugale è cointestata e vi è un mutuo da pagare.
La difficoltà maggiore è ovviamente quella del genitore non collocatario che si trova a dover pagare la metà del mutuo, un canone di locazione, il mantenimento per i figli e tutto il resto, ma anche in questi casi, trovare la soluzione più equilibrata per la famiglia è possibile.
Come si quantifica l’assegno per i figli nella separazione e nel divorzio: il contributo che il genitore non collocatario deve corrispondere per il mantenimento dei figli viene quantificato considerando i redditi di ciascun genitore (includendo crediti, investimenti, pensioni, elargizioni da parte di familiari, benefit, indennità di trasferta ecc), ma anche le spese (mutui, canoni di locazione, finanziamenti ecc), nonché i tempi di permanenza dei figli presso ciascuna abitazione.
Oltre al mantenimento ordinario, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento straordinario dei figli.
Le spese straordinarie vengono indicate da ciascun tribunale in un protocollo disponibile e scaricabile dal web.
In ogni caso è bene precisare che il danno economico, derivante dalla scissione della famiglia, deve essere equamente ripartito tra i due nuclei familiari, in modo che il tenore di vita sia il medesimo.
Vi è da dire, poi, che oggi i tribunali tendono a riconoscere un ampio diritto di visita ai padri e, quando non ci sono importanti squilibri tra i patrimoni, dispongono che il mantenimento “ordinario” dei figli avvenga in forma “diretta”: ovvero ciascun genitore provvederà “direttamente” alle necessità del figlio, durante i periodi di permanenza del medesimo presso la sua abitazione.
Assegno per la moglie, nella separazione o divorzio
L’obbligo di versare una somma di denaro, solitamente con cadenza mensile, a seguito di separazione o divorzio, in favore dell’ex coniuge e dei figli trova la sua collocazione legislativa nella legge n. 54/2006 e all’art. 155 e ss. c.c. e deriva dalla previsione codicistica di cui all’art. 143 c.c., in cui viene sancito il dovere di assistenza morale e materiale tra coniugi.
Condizione necessaria affinché possa essere erogato l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge è l’insufficienza /assenza di mezzi economici propri.
I parametri che vengono utilizzati riguardano la consistenza del patrimonio dei coniugi, la durata del matrimonio, il contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e le prospettive future di lavoro.
L’assegno di mantenimento viene riconosciuto anche in sede di divorzio, quando si è in presenza di un coniuge che si trovi in una condizione economica inferiore rispetto all’altro a causa delle scelte fatte in funzione della vita matrimoniale ( ad esempio quando sono state fatte delle rinunce alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita dei figli.)
Se la condizione economico patrimoniale dei coniugi è equipollente e non risulta influenzata dalle decisioni assunte durante il matrimonio non matura il diritto ad un assegno di divorzio.
Ed in ogni caso, condizioni di agiatezza particolarmente elevate di uno dei coniugi che non sono frutto delle scelte fatte durante il matrimonio non permettono il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
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