
Fin dove ci si può spingere per scoprire una verità nascosta?
E quando la curiosità diventa una violazione della legge?
In un contesto intimo come quello familiare o affettivo, le relazioni strette portano spesso a un’attenuazione delle barriere personali, lasciando spazio a dinamiche che possono mettere a rischio la riservatezza.
Proprio in questo delicato equilibrio tra fiducia e controllo, può emergere la tentazione di accedere al cellulare del coniuge alla ricerca di indizi che possano confermare un sospetto di tradimento.
Possiamo farlo?
Bisogna distinguere diverse situazioni: andiamo con ordine e scopriamo cosa dice la legge al riguardo.
Si consideri innanzitutto che chi spia il cellulare altrui commette sempre reato, anche se il dispositivo è già aperto: l’accesso abusivo si configura, infatti, anche quando chi entra nel sistema conosce le credenziali, perché comunicate dal titolare, ma poi ne fa un uso che va oltre l’autorizzazione ricevuta. E si configura anche se il nostro partner ha lasciato aperto il proprio profilo Facebook o l’email loggata.
Ai sensi del disposto di cui all’art. 615 bis del codice penale, spiare il cellulare del partner configura il reato di interferenze illecite nella vita privata: “un soggetto, ricorrendo all’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata di un’altra persona, svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 codice penale. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.” Il reato è perseguibile su querela della persona offesa.
Cosa succede se sottraggo con la forza il cellulare dalle mani del partner?
Tale comportamento è penalmente sanzionato e anche se viene messo in atto per cercare le prove di un presunto tradimento: si commette il reato di rapina.
Anche installare software in grado di captare il contenuto delle conversazioni del cellulare altrui, costituisce reato e tale reato sussiste anche se il motivo è legato a voler provare un tradimento ai fini dell’addebito della separazione. Certo è che il fine non giustifica i mezzi in questo caso!
La nostra Costituzione tutela il diritto alla privacy all’articolo 15: “la libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili” ed eventuali deroghe sono ammesse solo se fondate su un atto motivato dell’autorità giudiziaria.
E creare un profilo fake sui social media per fingersi un’altra persona, allo scopo di controllare il partner?
Anche tale comportamento integra un reato, e nello specifico quello di sostituzione di persona.
Tutti i suddetti comportamenti integrano reato e, oltretutto, colui che li mette in atto non potrà utilizzare le prove così acquisite durante il processo di separazione.
L’unica circostanza in cui è perfettamente legale controllare lo smartphone del partner o di altre persone, ad eccezione dei figli minorenni, è con il loro esplicito consenso.
Insomma, controllare lo smartphone e leggere la corrispondenza altrui è legale solo in presenza di un’autorizzazione specifica e di un consenso espresso, che deve essere fornito in modo contestuale al momento della lettura.
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