Tradire, si sa, non costituisce reato e non lo può essere nemmeno il comportamento di chi è causa del tradimento.
L’amante, estraneo alla coppia coniugale, non viola alcuna norma: l’obbligo di fedeltà grava solo su marito e moglie uniti in matrimonio.
Non esiste una norma che vieti di fare il “guasta-famiglie”!
Quindi, l’amante, sia esso della moglie o del marito, non può essere denunciat@ né può essere citat@ in giudizio per ottenere un eventuale risarcimento del danno, anche se a seguito della sua intromissione i coniugi giungano al divorzio.
Né rileva il fatto che l’amante possa causare al coniuge tradito uno stato profondo di depressione, che magari finisce o a dover sostenere spese mediche per la psicoterapia e neppure i figli possono denunciare l’amante di uno dei genitori per aver rovinato la famiglia.
Ma a determinate condizioni fare l’amante di persone sposate è reato e comporta il rischio di un procedimento penale.
L’amante infatti può essere denunciat@, nel caso in cui entri nella casa coniugale, per violazione di domicilio ma a patto che il coniuge tradito lo venga a sapere, essendo questo reato perseguibile su querela di parte: costituisce quindi violazione di domicilio l’introduzione di un estraneo nella casa coniugale con il consenso di uno solo dei coniugi al fine di avere rapporti carnali con quest’ultimo.
L’amante in questo caso rischia fino a 3 anni e il reato scatta per il solo fatto che entri nella casa coniugale, a prescindere poi dal fatto che il rapporto sessuale venga consumato o meno.
Inoltre l’amante potrà essere condannat@ al risarcimento dei danni se il suo comportamento abbia leso uno dei diritti fondamentali del coniuge tradito: la salute, l’onore e la dignità e vada in giro diffamando l’onore del coniuge tradito.
Stessa cosa accade quando viene rivelata intenzionalmente la relazione extraconiugale per distruggere la coppia coniugale e arrecare danni alla famiglia.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 6598 del 2019 ha evidenziato che “in sè, l’amante non è soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale – il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere. Laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato è il diritto alla dignità e all’onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell’amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l’onore– del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto”.
Commette inoltre il reato di “molestie” l’amante che rivela al coniuge tradit@ la propria relazione, turbando così la serenità familiare.
Nonostante l’infedeltà non sia di per sé perseguibile legalmente, l’amante che oltrepassa i confini della discrezione, interferendo in maniera attiva nella sfera familiare e violando la dignità del coniuge tradito, può trovarsi a rispondere legalmente per il prezzo che la trasgressione impone ai valori inviolabili dell’onore e della serenità familiare.
E quindi, se pensavate che l’amore fosse complicato, aspettate di vedere cosa succede quando entra un avvocato in scena!