
Oggi parliamo di assegno di mantenimento commentando l’ordinanza della Corte di Cassazione 3354, sezione I del 10-02-2025 su un tema che mi sta a cuore: il fatto che il concetto di indipendenza economica giochi un ruolo sempre più centrale nel diritto di famiglia, spingendo verso una maggiore responsabilizzazione dei coniugi separati.
La Suprema Corte ha deciso che “in tema di famiglia, la moglie separata non ha diritto all’assegno di mantenimento se rifiuta un lavoro e non dimostra di averne cercato un altro. È inammissibile, pertanto, la domanda di riconoscimento dell’assegno se la donna ha declinato un’offerta di impiego senza specificare i motivi.”
Un marito aveva impugnato la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Palmi chiedendo che la stessa fosse addebitata alla moglie, e nel contempo rigettava la domanda della stessa al mantenimento a carico del ricorrente. Egli poneva alla base del proprio ricorso il fatto che il matrimonio fosse naufragato unicamente per colpa del comportamento della moglie, che lo trascurava per dedicarsi in continuazione ai social media anche in presenza del marito e violando i doveri coniugale. Il marito le imputava inoltre di aver abbandonato la casa coniugale e di averlo trascurato per lungo tempo (fra le altre cose, la moglie non aveva partecipato al funerale del suocero!)
La donna naturalmente non è d’accordo e agisce di conseguenza, chiedendo dunque il rigetto del ricorso.
Si va dunque davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, esaminato il caso, decide di accogliere parzialmente il ricorso del marito e rigetta la richiesta di assegno di mantenimento della moglie: il giudice di seconde cure ha ritenuto che la donna, la quale aveva rifiutato un’offerta di lavoro, non avesse motivato tale scelta né avesse poi provveduto a ricercare una nuova occupazione. Non si ravvisava il diritto al mantenimento dell’appellata in quanto:
1) la donna aveva rifiutato un’offerta di lavoro senza addurre alcune motivazioni
2) la coppia non aveva figli
3) la moglie era ancora giovane al momento della separazione e quindi in grado perfettamente di rimettersi in gioco nel mondo del lavoro.
La vertenza giunge infine alla Corte di Cassazione, dove la donna ricorre per contestare la decisione di secondo grado, affermando di essersi sempre occupata della gestione della casa e della famiglia mentre il marito (medico specializzando) ne provvedeva al sostentamento grazie al proprio lavoro.
I Giudici della Suprema Corte le hanno dato torto, affermando che in tema di separazione personale dei coniugi l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita.
Grava pertanto sul richiedente, ove risulti accertata la sua capacità di lavorare, l’onere di dimostrare di essere in utilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza morale, non può estendersi fino a comprendere ciò che secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo.
Il ricorso della donna è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
In definitiva, questa ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di assegno di mantenimento, rafforzando il principio secondo cui il sostegno economico post-separazione non può essere garantito automaticamente, ma deve essere giustificato da una reale impossibilità del coniuge richiedente di mantenersi autonomamente.
La decisione ribadisce l’importanza della capacità lavorativa come criterio fondamentale nella valutazione del diritto all’assegno, scoraggiando eventuali atteggiamenti di inerzia economica e promuovendo una maggiore equità nelle separazioni. Per chi si trova ad affrontare una situazione simile, questa pronuncia offre uno spunto di riflessione sulla necessità di dimostrare un effettivo impegno nella ricerca di un’occupazione prima di avanzare richieste di sostegno economico.