avvocatorossanatavani.it

Niente assegno divorzile all’ex moglie che si è dedicata ai figli e non ha mai lavorato

assegno divorzile ex moglie

Non spetta l’assegno divorzile alla moglie che, in costanza di matrimonio, si è dedicata ai figli e alla famiglia ma non ha mai cercato lavoro: questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza 6106, sezione Prima del 07-03-2024.

Cosa comporta questa decisione?

Comporta che se un coniuge sceglie di dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, tale scelta non farà scattare automaticamente il diritto a percepire l’assegno divorzile ma sarà necessario provare il sacrificio effettivo di aspettative professionali.

Questo anche se la decisione era stata presa fra i coniugi di comune accordo: chi chiede l’assegno divorzile dovrà dunque dimostrare di aver rinunciato ad aspettative di reddito e fornirne prove concrete in giudizio.

Tale ordinanza trae origine dalla vicenda di una coppia che divorziava: a carico del marito la Corte d’Appello di Milano aveva posto un assegno divorzile in favore della moglie di 400€ mensili, oltre rivalutazione, confermando la decisione del Tribunale di Como.

L’uomo, che non era d’accordo, si rivolgeva alla Corte di Cassazione fondando il ricorso su due motivi:

1) con primo motivo denunciava nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto il giudice territoriale non aveva ammesso le prove istruttorie e testimoniali richieste;

2) con il secondo motivo l’uomo denunciava violazione falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 e 9 legge 898/1970 in riferimento all’art.360 comma 1 numero 3 c.p.c. perché il giudice territoriale aveva fissato in 400€ la somma mensile da versare in favore dell’ex coniuge senza tener conto che la moglie non aveva mai cercato un lavoro. La moglie resisteva con controricorso.

Gli Ermellini hanno ribadito che, in tema di riconoscimento della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, non è sufficiente che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alla cura della famiglia, e che esista un effettivo squilibrio reddituale fra i coniugi, ma è necessario invece indagare sia le ragioni che le conseguenze di tale scelta.

Tale scelta assumerà rilievo quindi solo se il coniuge che l’ha effettuata ha rinunciato a concrete opportunità professionali e reddituali e tale coniuge dovrà fornirne prova concreta.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano non aveva compiuto una valutazione attuale ed effettiva dell’assegno divorzile, non aveva tenuto conto del calo di reddito subito dal marito e del fatto che la moglie abitasse in via esclusiva nella casa coniugale, di cui era comproprietaria, con un notevole risparmio di spesa.

La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso del marito nel secondo motivo, assorbito il primo, cassando la sentenza impugnata e inviandola alla corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Contattami per informazioni sui servizi legali offerti e per prenotare il tuo appuntamento