Le spese straordinarie per i figli vanno ripartite in base al reddito di ciascun genitore

Oggi commento per voi una recentissima decisione della Corte di Cassazione in materia di ripartizione delle spese straordinarie per i figli.

Il 14 aprile 2024, con l’ordinanza 10359 della Prima sezione Civile, gli Ermellini hanno deciso che il padre è tenuto a versare un contributo più alto rispetto a quello versato dalla madre, fra spese ordinarie e straordinarie, per mantenere il figlio che vive sempre all’estero con la ex che percepisce un reddito inferiore al proprio.

Questo si concretizza nel fatto che il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

Il caso di cui vi parlo nasce a Roma e ha riguardato una mamma, russa, che chiedeva il mantenimento del figlio minore (nato da una relazione sentimentale con un uomo benestante italiano) e che ricorreva per questo motivo in Cassazione, per far valere le proprie ragioni.

Gli Ermellini accoglievano il suo Ricorso, cassavano il decreto impugnato con rinvio e affermavano che ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, bisogna applicare il disposto dell’art. 337 ter, comma 4, c.c.

Tale norma prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Si noti che i figli di genitori coniugati sono equiparati ai figli di genitori separati, divorziati come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio: i genitori sono tutti ugualmente obbligati mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la prole.

L’obbligo di mantenimento figli ha due dimensioni: il rapporto fra genitori e figli e il rapporto reciproco fra i due genitori.

Nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento, la legge stabilisce che i parametri che vanno tenuti in considerazione sono le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori e i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme sono gli stessi dei figli di genitori conviventi.

Per quanto concerne il rapporto fra i due genitori, la norma stabilisce il principio di proporzionalità rispetto al reddito: i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze.

Tale criterio va applicato anche al calcolo delle spese straordinarie per i figli: il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi.

Ecco quindi che nel caso in esame è evidente che la Corte d’Appello aveva violato il principio appena descritto nel disporre la stessa quota di ripartizione delle spese straordinarie in capo ai genitori.

Dopo aver dato atto delle maggiori consistenze patrimoniali e reddituali del padre, oltre che del fatto che il bambino viveva stabilmente a Mosca con la madre, lontano dal padre, il giudice di seconde cure non aveva optato per una diversificazione della quota da versare.

Il padre del bambino quindi pagherà una quota più alta di spese straordinarie.