
La riforma Cartabia ha introdotto l’ articolo 5bis all’interno della legge 4 maggio 1983 n. 184 per regolare l’affidamento del minore al servizio sociale:
…salvi i casi di urgenza, il minore può essere affidato ai servizi sociali solo quando si trovi in una condizione di pregiudizio che richiede l’applicazione di una misura di limitazione della responsabiltà genitoriale ex articolo 333 c.c. e gli interventi di sostegno alla famiglia previsti dall’articolo 1 della legge 184 si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione.
Concretamente cosa cambia quindi? Con l’introduzione della riforma?
Nei procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, la riforma Cartabia prevede l’obbligo di ascolto diretto del minore, ossia non sarà più possibile delegare tale compito ai giudici onorari: tale previsione è rivolta a garantire un giusto processo e la specializzazione del giudice nella delicata fase dell’ascolto del minore.
Non sarà più possibile delegare tale compito ai giudici onorari, che potranno al massimo assumere il ruolo di ausiliari.
Sull’argomento dell’affido dei minori ai servizi sociali, è significativa la decisione della Corte d’Appello di Milano sez. V, 25 gennaio 2024.
I fatti di causa: un uomo ricorreva presso il Tribunale di Milano per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, con particolare riferimento a quelle riguardanti la figlia minore: richiedeva il collocamento della stessa presso la sua abitazione e la modifica delle disposizioni sul contributo al mantenimento.
Fra gli ex coniugi esisteva un alto livello di conflittualità: secondo l’uomo, l’ex moglie aveva dei comportamenti prevaricatori nei confronti della ragazza a causa dei quali la minore si era trasferita, nel frattempo, a vivere con il padre.
Circa due mesi dopo il trasferimento, la madre ha approfittato di una visita presso i nonni materni per sottrarre la minore, riportandola a vivere con sé e impedendole qualsiasi contatto con il padre.
Per tale ragione, il ricorrente chiedeva il collocamento della minore presso la sua abitazione e la modifica delle decisioni riguardanti la determinazione del contributo al mantenimento della stessa; in via istruttoria chiedeva CTU sul nucleo familiare per indagare le capacità genitoriale di ciascun componente in riferimento alle esigenze della figlia.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto delle pretese del marito e formulando, a sua volta, istanza di affidamento super – esclusivo della minore o in subordine quello esclusivo, oltre alla conferma del collocamento presso di sé e la rivisitazione del contributo per il mantenimento della minore: la donna fondava la propria difesa sul fatto che l’uomo avesse una personalità violenta, e affermava di esserne stata vittima di maltrattamenti.
Al procedimento partecipava anche il curatore speciale del minore; il Tribunale ammetteva la CTU e procedeva all’ascolto della minore a seguito dei quali limitava per due anni l’esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori con attribuzione dei relativi poteri decisori ai Servizi Sociali del Comune di Milano (ente affidatario), e collocazione della minore presso la madre.
Contemporaneamente il Tribunale disponeva l’onere per i Servizi Sociali di attivare il monitoraggio del nucleo familiare, facilitare le visite della minore presso il padre, attivare un percorso di presa in carico psicologica della minore anche attraverso il coinvolgimento di un centro per i disturbi alimentari, e attivare un percorso di supporto alla genitorialità.
La madre proponeva reclamo dinanzi la competente Corte territoriale, censurando le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU e contestando le ragioni poste dal Tribunale, e ribadendo la richiesta di affido super esclusivo o almeno esclusivo della figlia.
In subordine, per l’ipotesi di conferma ai servizi sociali, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’impianto normativo afferente l’affido ai servizi sociali per violazione dell’art. 111 Cost, primo e secondo comma, in relazione all’art. 6 CEDU nonché dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU .
Secondo la reclamante, l’affido ai servizi sociali comporterebbe il superamento del limite definito dall’art. 8 CEDU, articolo che vieta qualsivoglia ingerenza nella vita familiare.
Si costituiva in giudizio anche in questo procedimento la curatrice speciale, evidenziando l’esistenza di una relazione disfunzionale tra la minore e i suoi genitori tale da giustificare il ricorso all’adozione del provvedimento di affido.
La Corte di Appello di Milano rigettava sia la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla reclamante poiché ritenuta inammissibile, che in via generale della proposta impugnazione, confermando il provvedimento reso in primo grado.
Secondo la Corte territoriale, la questione di legittimità costituzionale è stata formulata in via estremamente generica, in quanto non indica quale o quali le norme impugnate, oltre che nella parte in cui la reclamante l’ha posta in relazione a paramenti derivanti da decisioni, sia pure di organi sovranazionali, rispetto ai quali la norma interna appare, a suo dire, in contrasto, trattandosi di un aspetto che va risolto, in via preliminare, con l’ausilio della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte cost. n. 75/2021; Corte cost. n. 227/2010; Corte cost. 216/2014).
Per le innanzi indicate questioni la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione e nel merito confermato il provvedimento impugnato.
Il tutto anche al fine di consentire ai genitori di poter intraprendere un serio percorso volto a superare gli aspetti disfunzionali riscontrati in entrambi i componenti della coppia genitoriale.
Tale conflittualità di comune origine, inoltre, è stata posta dalla Corte a fondamento del rigetto della richiesta di affido esclusivo come formulata dalla reclamante.
Purtroppo le modalità con cui la questione è stata sollevata non hanno consentito alla Corte territoriale di poter procedere al suo esame, ma ciò non esclude che potrà essere ripresentata in futuro, trattandosi di una modalità di affido che è da sempre collegata da un certo disfavore delle parti in quanto considerata “invasiva”.