Condannato chi iscrive ipoteca sui beni dell’ex senza che vi siano stati ritardi nel versamento dell’assegno

“Può essere condannato per responsabilità processuale aggravata chi fa iscrivere ipoteca sui beni dell’ex, con sentenza di separazione o divorzio alla mano, nonostante non ci siano mai stati ritardi nel versamento dell’assegno”: ecco quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 20552, sezione Prima del 24-07-2024.

In altre parole viene condannato colui che propone istanza “temeraria”.

Nel caso in esame, una moglie faceva iscrivere ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà dell’ex marito.

L’uomo quindi la conveniva successivamente in giudizio davanti al Tribunale di Roma per chiedere la cancellazione di tale ipoteca in difetto di titolo esecutivo e di rischio di inadempimento, da parte sua, degli obblighi relativi alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. Egli infatti in 16 anni aveva sempre regolarmente corrisposto all’ex moglie quanto dovuto.

Il Tribunale di Roma però respinge la sua domanda e il giudizio prosegue in Appello: la Corte d’Appello di Roma, adita dal controricorrente, accoglieva l’impugnazione ordinava la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari.

La donna quindi non si rassegna e propone ricorso in Cassazione. Come andrà a finire? Il ricorso della donna viene rigettato.

Seguiamo il ragionamento degli Ermellini:

1) la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione nella parte in cui impone a carico di una delle due parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altra, costituisce titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale attribuendo al creditore la relativa facoltà dopo aver valutato la sussistenza del pericolo di inadempimento;

2) la sussistenza del pericolo di inadempimento va valutata con estrema prudenza, ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca;

3) nel caso in esame, l’ex marito non aveva mai dato adito in 16 anni a dubbi circa il suo adempimento nei confronti dell’ex moglie, avendo sempre provveduto al pagamento dell’assegno periodico;

4) da dove nasceva il tutto?

La donna ad un certo punto, si era rifiutata di ricevere i bonifici bancari da parte dell’ex e pretendeva assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo avvocato.

Il tutto, senza una precisa motivazione, cosa invece richiesta dalla giurisprudenza che ha stabilito che “in tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede” (Cass. 1431/2013).

La ricorrente non aveva mai chiarito il motivo per il quale avesse preteso da un certo punto in poi il cambiamento della modalità di pagamento inizialmente concordata.

Ecco che quindi alla Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso della donna, condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente.