
Mantenimento dei figli maggiorenni, quando viene meno l’obbligo per i genitori? Facciamo chiarezza.
Il compimento del diciottesimo anno di età non fa venire meno automaticamente l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli.
Il criterio decisivo è invece quello della raggiunta “autonomia economica”: l’assegno può essere ridotto o revocato solo quando il figlio maggiorenne abbia raggiunto (o avrebbe potuto ragionevolmente raggiungere) un’indipendenza economica in linea con il percorso formativo intrapreso e con la normale diligenza richiesta a un giovane adulto.
Cosa intendiamo con “autonomia/indipendenza economica”?
Per autonomia economica si intende la capacità del figlio di mantenersi con redditi stabili e adeguati all’ordinario inserimento nel mercato del lavoro, in coerenza con il percorso di studi o formazione prescelto.
Non è quindi necessario che abbia ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma basta un’entrata non precaria e non puramente occasionale.
Stage, tirocini o rapporti saltuari non bastano di per sé a far cessare l’obbligo del genitore, se non evidenziano un effettivo e continuativo inserimento lavorativo: al contrario, rifiuti ingiustificati di opportunità lavorative o inerzia prolungata da parte del figlio incidono negativamente sul diritto all’assegno.
E chi deve fornire prova…di cosa?
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che, in linea generale, il figlio chechiede l’assegno (o la sua prosecuzione) deve provare le condizioni che ne fondano il diritto: di avere quindi intrapreso un percorso formativo serio, coerente ovvero di essersi impegnato attivamente nella ricerca di lavoro.
L’assenza di redditi adeguati non deve essere a lui imputabile direttamente, quindi non deve dipendere da sua inerzia ma può essere ricondotta al mercato del lavoro sfavorevole, a periodi di transizione ragionevoli o problemi di salute.
In parallelo, chi ne chiede la revoca (il genitore obbligato) dovrà allegare e provare fatti sopravvenuti che ne giustificano la cessazione (per esempio la raggiunta autonomiaeconomica, aver sottoscritto un contratti di lavoro non saltuari, aver maturato redditi corrispondenti alla qualifica professionale, ovvero rifiuti reiterati di impieghi congrui, non proattività del figlio nella ricerca di un lavoro, rallentamento ingiustificato negli studi).
Terminati gli studi, il figlio deve attivarsi: se non lo fa e non prova impedimenti oggettivi, l’assegno può cessare. Se il figlio invece non è autosufficiente per ragioni di salute (accertate in fatto), l’assegno permane: la giurisprudenza ha confermato che unamalattia invalidante che impedisca l’inserimento lavorativo giustifica la prosecuzione del mantenimento.
La giurisprudenza più recente infine, insiste su un punto chiave: l’aumentare dell’età del figlio comporta maggiore severità nella valutazione del diritto al mantenimento.
Con il passare del tempo, l’aspettativa che il figlio si attivi concretamente per rendersi autonomo cresce, e l’assegno non può protrarsi sine die.
È un equilibrio tra dovere genitoriale e principio di autoresponsabilità del figlio adulto.
La Cassazione (ord. n. 2259/2024 e n. 12121/2025) richiama espressamente tali profili, indicando che l’obbligo non termina con la maggiore età, ma non può estendersi oltre limiti ragionevoli in assenza di impegno serio del beneficiario.