Assegnazione della casa familiare: questo l’argomento che andiamo ad affrontare commentando l’ordinanza della Corte di Cassazione, I sezione civile n. 32151/2023.
L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento che ha come ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
La vicenda che stiamo per affrontare si svolge in Calabria e riguarda una donna che, dopo il divorzio, chiedeva l’assegnazione della casa coniugale di Roccella Ionica dove viveva con il figlio, neo assunto in una società.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata il 7 settembre 2021, accoglieva il gravame proposto dal marito della donna e respingeva le originarie domande formulate dalla stessa rivolte ad ottenere l’assegnazione della casa coniugale e la contribuzione al mantenimento per il figlio maggiorenne. Il motivo era legato proprio al raggiungimento della maggiore età del figlio.
La moglie presentava quindi ricorso per Cassazione denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 155 e 337 sexies c.c.: la censura riguardava il punto in cui la Corte d’Appello respingeva la sua domanda di assegnazione della casa familiare nonostante fosse stato rappresentato che essa fosse il luogo della stabile convivenza di lei e del figlio.
Secondo la ricorrente, la circostanza che il figlio avesse raggiunto, come incontestato, l’autosufficienza economica, rilevava solo al fine della revoca dell’assegno di mantenimento, mentre la revoca dell’assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della donna affermando che «la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» sul rilievo che la revoca dell’assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario, principi dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Nel caso in esame era incontestabile il fatto che il figlio avesse raggiunto l’autosufficienza economica: il ricorso della donna viene quindi rigettato e la stessa condannata al pagamento delle spese processuali.