
Oggi voglio parlarvi di affidamento super-esclusivo e analizzerò per questo un recente caso che ha riguardato un padre pregiudicato.
Ma partiamo dall’inizio chiarendo i concetti di:
1) affidamento condiviso
2) affidamento esclusivo
3) affidamento super-esclusivo.
Quando i genitori di figli minorenni si lasciano, la regola è che ciascuno di loro continuerà ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo paritario con l’altro genitore, per cui le scelte principali verranno prese di comune accordo: questo pergarantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
Tale regola è derogabile solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del figlio.
Facciamo qualche esempio:
- nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento;
- se abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita;
- nel caso in cui il genitore non affidatario metta in atto comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che l’affido condiviso comporta.
L’articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l’affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando ritiene che l’altro genitore non sia in grado di agire nell’interesse del figlio.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice e salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli restano adottate da entrambi i genitori.
Se la regola è quella dell’affidamento condiviso e l’eccezione è quella dell’affidamento esclusivo, l’affidamento super-esclusivo rappresenta un caso eccezionale.
Infatti, esso prevede la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Proprio su questo tema si è espressa la Corte d’Appello di Milano, che con la recentissima sentenza del 30 settembre 2024 ha confermato la decisione dei giudici di primo grado di negare l’affido condiviso ad un padre pregiudicato, “incapace di trasmettere sani valori educativi ai propri figli”.
Il caso di cui vi sto parlando riguarda una coppia di genitori di due bambini, che si separa.
Il processo di prime cure si era svolto in totale assenza del padre, che aveva partecipato solo ad un’unica udienza e non aveva mai rispettato gli accordi presi: non aveva versato il contributo al mantenimento ai figli che lui stesso aveva accettato e considerato adeguato alle sue capacità economiche; non aveva rispettato il diritto di visita stabilito; non aveva effettuato il trasferimento di residenza; non aveva incontrato la psicologa che seguiva i figli né ha firmato la documentazione necessaria per la visita neuropsichiatrica dei figli.
I piccoli venivano affidati in via super-esclusiva alla madre dal Tribunale di Como ai sensi dell’art. 337 quater comma 3 c.c. con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che ne attengono l’educazione, l’istruzione, la salute e la residenza e siccome egli non era d’accordo, proponeva appello.
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado in quanto la madre era apparsa il genitore più affidabile, capace di offrire ai minori un ambiente relazionale ed educativo lontano dalle logiche devianti proprie del padre, il quale, arrestato perché trovato in possesso di contanti, pericolose armi da taglio e sostanze stupefacenti, pur non avendo precedenti penali specifici in tema di droga, era stato ripetutamente condannato per violazione degli obblighi familiari, truffa, appropriazione indebita, furto, detenzione illegale di armi.
Tale padre era ormai inserito in ambienti criminali dai quali non sembrava intenzionato a prendere le distanze, e non offriva dunque garanzie di serena ed equilibrata crescita dei minori.
Maggiormente idonea a tale compito era invece stata ritenuta la madre, la quale non aveva mai impedito i contatti tra il padre e i figli o lo svolgimento di frequentazioni regolari con loro.
Il ricorso di tale padre veniva quindi respinto per tutti i motivi che vi ho appena sopra chiarito: i bambini resteranno affidati in via super-esclusiva alla madre.